Costituzione e Scopo
Art. 1 -
E' costituita, una Associazione non commerciale senza fini
di lucro denominata
Associazione Italiana San Bernardo AISB
LAssociazione potrà usare la denominazione abbreviata
AISB e distinguersi con un proprio logotipo.
LAssociazione ha sede legale in Milano, Via Ripamonti, 190
Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare,
incrementare, valorizzare, diffondere e tutelare la razza del Cane di
San Bernardo, migliorare la selezione e potenziarne lutilizzazione
sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:
a) propaganda la divulgazione della razza pura ed assiste, nei limiti
delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative
che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi
anzidetti;
b) promuove studi e ricerche interessanti la razza e favorisce iniziative
qualificate in tal senso; provvede, inoltre, a pubblicazioni di carattere
speciale o periodico ed alla compilazione dei propri siti web.
c) organizza raduni e manifestazioni pubbliche.
d) al fine di prevenire il diffondersi della displasia dellanca
e dei gomiti, consiglia il controllo radiografico del bacino e dei gomiti.
e) sconsiglia l'accoppiamento di femmine detà inferiore
ai 24 mesi e invita a limitare il numero di cucciolate a tre in totale
con pause di almeno due anni tra una e laltra.
f) consiglia i Test di Campbell sui cuccioli per prevenire caratteristiche
indesiderate di agressività.
g) opera per la tutela dei diritti animali, denunciando ogni violazione
e sfruttamento.
h) documenta linformazione manifestando contro la cinofagia (utilizzo
di carne di cane a scopi alimentari) mediante il proprio sito web: www.saintbernard.biz
SOCI
Art. 3 - Possono essere soci dell "Associazione Italiana
San Bernardo" tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata
moralità che abbiano interesse e simpatia per la razza.
Art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro
diritti e doveri nei confronti dellAssociazione od in conseguenza
della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa
solo la misura della quota associativa annuale poiché i soci
sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio
alle iniziative ed allattività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare come soci onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. I soci
onorari non possono votare, non possono essere eletti, e non sono tenuti
al pagamento della quota sociale.
Non possono essere eletti e non hanno diritto di voto i soci di età
inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione
stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità,
senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel
rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità
di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Art. 5 - La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto
firmata ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere
precisato che il richiedente simpegna ad accettare le norme dello
Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare
le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dallAssemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il
diniego di adesione, il Consiglio Direttivo non deve nessuna giustificazione.
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria delibera la misura
delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci. La quota sociale
annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non
è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile
a terzi.
Art. 7 La quota sociale annuale va corrisposta per intero entro
il 31 dicembre dellanno al quale si riferisce.
Art. 8 - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni comunicate a mezzo lettera raccomandata al Presidente;
b) per morosità nel versamento della quota annuale;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta
del Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni
diritto.
Art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente
iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno
in corso.
ORGANI SOCIALI
Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti
c) il Presidente e il vice-Presidente
e) la segreteria
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 - LAssemblea dei soci è composta dai soci in regola
con il versamento della
quota sociale per lanno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità
associativa, ogni socio sia esso ordinario oppure sostenitore ha diritto
ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da
altro socio mediante delega da lui sottoscritta. Ogni socio può
essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso
il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui
sono state intestate, prima che lAssemblea abbia inizio. Non sono
ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è
consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe
ad un altro socio.
Art. 12 - LAssemblea generale dei soci è presieduta dal
Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato
dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio
la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori,
cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate
dai soci ed eseguire il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei
soci si pronuncia a maggioranza di voti.
Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta
all'anno, in luoghi prescelti dal Consiglio, entro il mese di aprile
per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e
del programma di attività per lannata in corso. In via
straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché
lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia stata fatta
domanda scritta al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci aventi
diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente
con l'invio per posta, a mezzo fax o e-mail, ai soci, degli inviti a
parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno dieci giorni prima
di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati
la data, la località e l'ora della riunione, nonché lordine
del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione
allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la
metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa unora
da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari
possono partecipare allAssemblea e prendere la parola, senza però
diritto di voto.
Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'Associazione;
b) sulla elezione degli Organi Sociali ferma restando la nomina del
Presidente e del vice-Presidente da parte del Consiglio;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia
di esclusiva competenza di altro Organo Sociale.
Spetta inoltre allAssemblea eleggere scegliendo tra i soci i Consiglieri.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di
otto consiglieri eletti dallAssemblea dei soci e dura in carica
tre anni solari. I consiglieri possono essere rieletti nei mandasi successivi.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo
uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dall'Assemblea
nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno
sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri,
lintero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti
in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione
dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite, non è
previsto alcun compenso a qualsiasi titolo intendendo volontario il
ruolo ricoperto.
Art. 16 - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari
in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra
l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva
e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle
domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni,
sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti.
Può costituire Comitati Tecnici per sovrintendere a particolari
attività. Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio
Direttivo e a questi sottopongono le proprie proposte e conclusioni.
Art. 17 - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente
e di un vice-Presidente dellAssociazione, di un Segretario ed
eventualmente di un Tesoriere.
Il Presidente e il vice-Presidente devono essere eletti fra i consiglieri;
Segretario e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio
ma devono essere soci.
Art. 18 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte ogni anno e straordinariamente
quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci
giorni prima di ciascuna riunione a mezzo posta, fax o e-mail.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza,
dal vice-Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più
anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente
la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno
senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive sono dichiarati
decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione sia nei
rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura perché
siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a
quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla
disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri
del Consiglio; le sue delibere così adottate dovranno tuttavia
essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito
dal vice-Presidente. In caso di dimissioni del Presidente e del vice-Presidente
spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente o vice-Presidente
nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un Presidente
Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario
può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto
di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20 - Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento, il Patrimonio dell'Associazione sarà
destinato a finalità di utilità generale.
Art. 21 - Lesercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente
i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei soci
con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli
impegni relativi.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve
di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dallesercizio
dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti
neanche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità
di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
NORME DISCIPLINARI
Art. 22 - Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno allAssociazione
è tenuto a rispettare il presente Statuto, nonché le regole
della deontologia e correttezza sportiva. Il socio che trasgredisca
a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare
danno morale o materiale all'Associazione è soggetto alle decisioni
del Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
Art. 23 - L Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo e gli Organi
di Controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere
sulla devoluzione del Patrimonio Sociale, che sarà destinato
esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe,
o a fini di pubblica utilità, salva diversa devoluzione imposta
dalla legge.
VARIE
Art. 24 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si
fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di
diritto.

